N.B. Le informazioni contenute nelle risposte alle FAQ sono aggiornate al marzo 2023

Perché la traduzione editoriale è considerata “opera dell’ingegno”?

La traduzione editoriale è frutto di una creazione originale ed è perciò assimilata all’opera autoriale, di cui è un’elaborazione creativa. In quanto tale, è protetta dal diritto d’autore e dagli altri diritti connessi al suo esercizio, come previsto dalla Legge sul diritto d’autore (LDA) del 22 aprile 1941, n. 633, e dalle sue successive modifiche e integrazioni. L’articolo 4 della LDA specifica, infatti, che “senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua”.

L'articolo 3 della Convenzione di Berna (primo trattato internazionale sul diritto d’autore vincolante per i paesi firmatari) stabiliva già nel 1886: "Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica".

Pertanto, la traduzione editoriale non è una prestazione di lavoro su commissione (work for hire): quando un editore stipula un contratto di licenza dei diritti d’autore con un traduttore o una traduttrice, sta commissionando la creazione di un’opera originale che porterà l’impronta del suo autore.

Quali tipi di testo rientrano nel regime di diritto d’autore?

Le traduzioni contraddistinte da creatività – intesa come impronta personale del traduttore / della traduttrice – ricadono sotto la tutela del regime di diritto d’autore.

Ne deriva che i “prodotti editoriali” con un livello sufficiente di creatività e dunque tutelati dal diritto d’autore possono essere molti e al di fuori delle traduzioni letterarie (narrativa, poesia, teatro) in senso stretto. Anche per questo è preferibile definire “editoriale” e non “letteraria” la traduzione in regime di diritto d’autore. A questo proposito, è possibile trovare una tabella orientativa molto utile acquistando il Vademecum legale e fiscale di Strade. A titolo esemplificativo, oltre alla traduzione di narrativa, poesia, opere teatrali e saggistica, sono considerate traduzioni editoriali:

  • articoli di giornali e riviste, opere didattiche e testi per enciclopedie o dizionari, tesi di laurea, testi per musei, gallerie ed esposizioni, alcuni testi per siti web e per manifestazioni sportive, alcuni testi turistici, copioni teatrali, cine-televisivi o radiofonici, sceneggiature e sottotitoli, canzoni, videogiochi, testi e articoli di diritto.

Alcune sentenze o ordinanze di tribunali precisano bene questo concetto. [Continua a leggere]

Con quali committenti collaborano traduttori e traduttrici editoriali?

Oltre alle case editrici, sono possibili committenti agenzie di traduzione, studi redazionali e clienti diretti (redazioni giornalistiche, università, compagnie teatrali, società di produzione cine-televisiva, autori).

Un’opera deve essere pubblicata per rientrare nel regime di diritto d’autore?

Secondo la giurisprudenza, la creatività necessaria per la tutela di un’opera dell’ingegno è costituita dall’originalità della forma espressiva dell’opera, ovvero della sua esteriorizzazione, anche se non necessariamente fissata su un supporto fisico. La traduzione, quindi, è tutelata dal diritto d’autore, a prescindere dalla sua pubblicazione, per la natura stessa dell’opera.

Perché è importante firmare un contratto di edizione di traduzione con un editore?

Trattandosi di un contratto tipico previsto e regolato dalla legge, il contratto di edizione è quello che offre la maggiore protezione, con diritti e doveri reciproci fra l’editore e l’autore, nella tutela del contraente più debole, ovvero l’autore. È così definito dall’art. 118: “Contratto con il quale l’autore concede a un editore l’esercizio del diritto di pubblicare, per conto e a spese dell’editore medesimo, l’opera dell’ingegno”. Sul sito di STRADE‒SLC è possibile trovare un esempio di contratto modello.

Quali sono i diritti morali ed economici tutelati dal contratto di edizione di traduzione?

I principali diritti morali sono il diritto di paternità (obbligo di menzione del nome di traduttore/traduttrice sulla copertina o sul frontespizio, ex art. 33 regolamento attuativo della LDA) e il diritto di integrità (divieto all'editore e a terzi di apportare modifiche alla traduzione che possano danneggiare l’opera stessa o l’onore e la reputazione di traduttore/traduttrice). Trattandosi di diritti della personalità, i diritti morali sono irrinunciabili e imperscrittibili, ossia possono essere fatti valere sempre, indipendentemente dalla cessione dei diritti economici all'editore.

Sono invece pienamente cedibili i diritti di utilizzazione economica a mezzo stampa, e-book, audiolibri, sceneggiature, trasposizione cinematografica o radio-televisiva ecc. Si tratta di diritti indipendenti, quindi esercitabili singolarmente o nella loro totalità. Il traduttore ne è il titolare originario e l'editore può sfruttare solo i diritti che il traduttore / la traduttrice gli cede nel contratto, alle condizioni pattuite. Le condizioni economiche stabilite nel contratto devono quindi essere idonee a remunerare il traduttore / la traduttrice non solo per il tempo impiegato a tradurre, maanche per la cessione dei diritti di utilizzazione economica della traduzione . L’adeguatezza sarà da valutare in rapporto all’ampiezza e alla durata della cessione e non potrà prescindere dalla proporzionalità rispetto al potenziale valore economico dei diritti trasferiti. (I principi di adeguatezza e proporzionalità sono stati introdotti dalla direttiva europea 2019/790 sul diritto d’autore e recepiti dalla normativa italiana: vedi risposte successive in merito.)

Quanto dura la cessione dei diritti di utilizzazione economica della traduzione?

La LDA stabilisce in 20 anni la durata massima della cessione di tali diritti. Per decenni gli editori hanno fatto della durata massima consentita una clausola standard dei contratti. Tuttavia, con l’introduzione della remunerazione «adeguata e proporzionata» al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti ‒ principale novità della direttiva UE 2019/790, recepita in Italia nella legge 633/1941 s.m.i. (LDA) ‒ tale durata risulta non adeguata e non proporzionata. È importante che la durata della cessione diventi una delle clausole da negoziare con gli editori e che in ogni caso non superi i 10 anni. Dalle Linee guida per contratti di traduzione equi, adottate dall’Assemblea generale del CEATL il 10 maggio 2018: “Come regola generale, la cessione dei diritti per l’utilizzazione della traduzione dovrebbe essere soggetta alle stesse limitazioni e alla stessa durata di cessione dei diritti concessi dall’autore dell’opera originale all’editore. In ogni caso, la durata massima di cessione non dovrebbe superare i 10 anni.”

L’editore può riservarsi il diritto di non pubblicare?

No, la pubblicazione è un obbligo dell'editore, non solo ai sensi dell'art. 127 della LDA ma anche ai sensi dell'art. Art. 110-septies introdotto in seguito al recepimento della direttiva DSM, che stabilisce il principio per cui non possono esistere diritti acquisiti senza che questi vengano utilizzati entro un tempo determinato e generino un utile anche per l'autore. Il termine massimo fissato dalla legge è due anni da quando la traduzione è resa disponibile all’editore.

Che cosa prevede la direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore?

La direttiva afferma la necessità di rafforzare i diritti contrattuali degli autori. Negli ultimi decenni, infatti, in tutta l'Unione europea si è riscontrata una preoccupante tendenza: mentre le forme di sfruttamento delle opere nel mercato digitale si sono continuamente ampliate, generando nuovi profitti, i redditi degli autori si sono contratti. La direttiva ha dunque stabilito cinque punti cardine a tutela degli autori:

  1. diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore economico dei diritti ceduti;
  2. obbligo di trasparenza da parte dei cessionari dei diritti rispetto ai proventi generati dall'opera;
  3. istituzione di un meccanismo di adeguamento contrattuale;
  4. procedura alternativa extragiudiziaria di risoluzione delle controversie, attivabile anche da associazioni rappresentative;
  5. diritto di revoca della cessione dei diritti non utilizzati entro un certo termine.

Come è stata recepita la direttiva UE nella normativa italiana?

Per dare attuazione alle nuove norme, il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 177 ha emendato o aggiunto articoli alla LDA:

Norma di attuazione del principio di remunerazione adeguata e proporzionata (art. 107)

I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo. [Continua a leggere]

Norma di attuazione dell'obbligo di trasparenza (art. 110-quater)

1. I soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno l'obbligo di fornire agli autori e artisti interpreti e esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, con cadenza almeno semestrale, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche, e la remunerazione dovuta. [Continua a leggere]

Norma di attuazione del meccanismo di adeguamento contrattuale (art. 110-quinqies)

1. Fatto salvo quanto stabilito in materia dagli accordi collettivi, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, hanno diritto a una remunerazione ulteriore adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, se la remunerazione concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ivi inclusa la messa a disposizione dei fonogrammi online.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti conclusi dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Norma di attuazione della procedura alternativa di risoluzione delle controversie (art. 110-sexies)

1. Per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 110-quater e il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 110-quinques, ciascuna delle parti può rivolgersi all’AGCOM. [Continua a leggere]

Norma di attuazione del diritto di revoca (art. 110-septies)

1. L'autore o l'artista interprete o esecutore che ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti relativi a un'opera o ad altri materiali, in caso di mancato sfruttamento può agire per la risoluzione, anche parziale, del contratto di licenza o di trasferimento dei diritti dell'opera o degli altri materiali protetti, oppure revocare l'esclusiva del contratto. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione contrattuale. [Continua a leggere]

Le nuove norme sono retroattive?

Art. 3, comma 1, decreto lgs.177/ 2021

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.

Pertanto, le nuove norme (comprese la possibilità di revisione contrattuale e revoca dei diritti) si applicano ai contratti stipulati a partire dal 7 giugno 2021.

Cosa e quanto si può citare di un’opera tutelata dal diritto d’autore?

L’art. 70 della LDA , modificato dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 in attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, va nella direzione del concetto di fair use statunitense. [Continua a leggere]

Il lavoro di revisione editoriale rientra nel regime di diritto d’autore?

Tranne che nel caso di una vera e propria rielaborazione, che risulti in un testo sostanzialmente originale di cui il revisore diventa co-autore, il lavoro di revisione non rientra nella disciplina del diritto d’autore.

Il traduttore editoriale deve avere la partita IVA? Qual è il suo regime fiscale?

Il traduttore editoriale non deve avere la partita IVA.

Tre principi fondamentali informano la disciplina fiscale del diritto d’autore:

  • i redditi da diritto d’autore sono esclusi dall’applicazione dell’IVA;
  • i redditi da diritto d’autore non sono tassati per intero, ma godono di una riduzione dell’imponibile (deduzione forfettaria in base all’età: del 25% sopra i 35 anni, del 40% fino a 35 anni);
  • i redditi da diritto d’autore sono esonerati dal versamento dei contributi INPS (questo vale sempre, anche per chi è in possesso della partita IVA).

Che cos’è la “notula”?

La notula è il documento che il traduttore / la traduttrice consegna contestualmente alla traduzione al fine di riscuotere il corrispettivo economico del proprio lavoro.

La nostra legislazione prevede che il committente prelevi alla fonte un anticipo sulle imposte dovute che prende il nome di “ritenuta d’acconto” ed è pari al 20% dell’imponibile. Nella notula vanno dunque indicati:

i dati anagrafici e fiscali del traduttore / della traduttrice e del committente, la somma lorda dovuta (per esempio, nel caso di pagamento a stralcio, il numero di cartelle per il compenso a cartella), l’imponibile (che, come detto, è il 75% del lordo dai 35 anni in su, il 60% sotto i 35 anni), la ritenuta d’acconto, il netto dovuto, la scadenza del pagamento e l’IBAN per effettuare il bonifico. È bene inoltre riportare le apposite diciture che fanno riferimento alla legge sul diritto d’autore e alla non imponibilità IVA: Operazione soggetta al regime diritti d'autore L. 633/41 e successive integrazioni. Operazione non imponibile IVA art. 3, comma 2, lett. A) DPR 633/72 e successive modifiche.

Diritto d’autore e partita IVA in regime forfettario: come avviene la tassazione?

Per la cumulabilità dei redditi ai fini del massimale per il regime forfettario si fa riferimento alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9/E/2019, che in seguito a specifico interpello ha precisato che:

  • i proventi derivanti da diritti d'autore, se correlati all'attività di lavoro autonomo svolta, concorrono alla verifica del limite per l'accesso o la permanenza nel regime forfettario;
  • per la definizione dell'importo dei proventi soggetti a tassazione valgono, però, le regole di tassazione utilizzate per l'Irpef (art. 54 del Tuir).

[Continua a leggere]

 

Che cosa fa il CEATL?

Il CEATL (Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires ‒ Consiglio europeo delle associazioni di traduttori letterari) è un’associazione internazionale senza fini di lucro, creata nel 1993, che ha come scopi da un lato lo scambio di idee e di informazioni tra i propri associati e dall'altro il miglioramento dello status e delle condizioni di lavoro dei traduttori letterari in Europa. Attualmente il CEATL conta 36 associazioni, tra cui AITI, di 28 paesi europei, che rappresentano circa 10.000 autori.

N.B. Si considera traduzione letteraria qualsiasi traduzione di cui il traduttore/la traduttrice sia l’autore in senso giuridico, cioè qualsiasi traduzione che sia protetta dalla legge sul diritto d’autore. Il termine “letterario” è usato senza alcun giudizio di valore.

Il 10 maggio 2018 l’Assemblea Generale del CEATL ha adottato delle linee guida per contratti di traduzione equi, elaborandole a partire dall’Esalogo del 2011 dello stesso CEATL.

Le linee guida intendono essere uno strumento utile per la diffusione di buone prassi nel settore della traduzione letteraria, a beneficio di tutti gli attori dell’industria editoriale (traduttori, editori, scrittori) e a vantaggio della qualità delle traduzioni stesse. A questo scopo, si considera essenziale che si stabiliscano termini equi di negoziazione, un rapporto equilibrato tra le parti e condizioni di lavoro materiali e morali positive per i traduttori. Le linee guida del CEATL anticipano alcuni dei principi che saranno oggetto della direttiva europea e del suo recepimento nella LDA:

  • Concessione dei diritti, obblighi dell’editore
  • Diritti morali
  • Remunerazione
  • Rendicontazione
  • Accettazione della traduzione
  • Garanzie per l’editore

La traduzione in italiano delle linee guida è disponibile sul sito di STRADE–SLC. Le versioni inglese e francese sono sul sito del CEATL https://www.ceatl.eu/

Che cos’è il quadro di riferimento PETRA-E?

Petra-E è una rete di rappresentanti di istituzioni accademiche e non che si occupano della formazione dei traduttori letterari. È stata fondata in Belgio nel 2016 sulla scia del progetto PETRA-E finanziato da Erasmus+ per creare il quadro di riferimento PETRA-E per la formazione dei traduttori letterari. La rete si prefigge di promuovere la qualità della traduzione letteraria in Europa e non solo e in questo modo di valorizzare la diversità linguistica. Il quadro di riferimento definisce le 8 competenze – traduttiva, linguistica, testuale, euristica, letteraria e culturale, professionale, in materia di valutazione, in materia di ricerca – e i 5 livelli – LT1 principiante, LT2 avanzato, LT3 professionale a inizio carriera, LT4 professionale avanzato, LT5 esperto – della traduzione letteraria nell’ottica di incrementare la qualità delle traduzioni e la visibilità dei traduttori e delle traduttrici in Europa. Per ulteriori informazioni https://petra-education.eu/

Quali sono le principali fiere editoriali e manifestazioni con eventi dedicati alla traduzione editoriale in Italia?

In ordine di svolgimento durante l’anno: