La formazione professionale continua:
a) è un obbligo deontologico per tutti gli iscritti all’Associazione Italiana Traduttori e Interpreti conformemente all’articolo art. 11 del codice deontologico;
b) è un’attività obbligatoria per i soci ordinari conformemente all’articolo 7 dello statuto;
c) è svolta nell’interesse degli utenti dei servizi professionali dei traduttori e interpreti e ha l’obiettivo di migliorare il livello di qualificazione e di sviluppo professionale dei professionisti, assicurando alle imprese e agli operatori economici, sia pubblici sia privati, capacità competitiva e dunque adattabilità ai cambiamenti tecnologici e organizzativi.
Ciò premesso, l’Associazione Italiana Traduttori e Interpreti ha adottato il presente
Regolamento del Programma di formazione continua
Articolo 1. Definizioni
Per “credito formativo professionale” (o CFP, per brevità anche “credito formativo” nel presente documento) si intende la misura del volume delle attività formative svolte sulla base dell’apposita tabella rispettivamente vigente (cfr. Tabella crediti formativi) riportata sul sito web nazionale e in allegato al presente documento, di cui costituisce parte integrante.
Per “attività formative” si intendono corsi, seminari, workshop, webinar su argomenti attinenti alla formazione professionale per traduttori/interpreti, nonché alla specializzazione e al potenziamento delle competenze necessarie per lo svolgimento della professione, organizzati o patrocinati da AITI, da altre associazioni italiane e straniere che riuniscono traduttori e interpreti e/o da professionisti e operatori del settore, università, aziende, organismi istituzionali, associazioni od ordini professionali o assimilabili.
Per percorso o “anno del Programma di formazione continua” si intende un periodo annuale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per “soci ordinari” si intende la categoria di soci così come definita nei documenti costitutivi e nei regolamenti di AITI.
Per “circostanze speciali” si intendono le circostanze che, previa consultazione con la Commissione Formazione e Aggiornamento, conferiscono il diritto a un abbuono totale o parziale dei crediti formativi richiesti per l’anno corrente del Programma di formazione continua.
Le date per la compilazione del modulo di registrazione dei crediti formativi e per le verifiche dell’effettiva partecipazione al percorso di formazione continua sono quelle di volta in volta indicate nell’apposita sezione del sito web nazionale.
Per “crediti formativi richiesti” si intende il numero totale di CFP richiesti per ciascun anno del Programma di formazione continua.
Per “modulo di registrazione dei crediti formativi” si intende il modulo predisposto nell’apposita sezione del sito web nazionale che dovrà essere compilato sul sito a cura del socio interessato, tassativamente entro la scadenza definita e comunicata ai soci.
Articolo 2. Conseguimento dei crediti formativi
Articolo 2.1 - Mantenimento
Per il mantenimento del relativo status, tutti i soci ordinari – indipendentemente dall’età – sono tenuti a conseguire i crediti formativi richiesti con riferimento a ciascun anno del Programma di formazione continua, ferma restando la possibilità di richiedere, entro i termini stabiliti, un abbuono parziale o totale dei crediti formativi richiesti a seguito del verificarsi di circostanze speciali (cfr. art. 4).
I crediti formativi richiesti per i soci già ordinari sono pari a 10 (dieci). Tali crediti sono conseguibili senza restrizioni temporali nel corso dell’anno del Programma di formazione continua, fatti salvi i limiti esplicitati nella Tabella crediti formativi in allegato.
Articolo 2.2 - Nuovi soci ordinari
Il socio aggregato che diventi socio ordinario all'inizio dell'anno del Programma di formazione continua (gennaio) dovrà accumulare 10 (dieci) crediti formativi. In caso di cambiamento di status in data successiva non verranno richiesti crediti formativi fino all’inizio del nuovo anno del Programma di formazione continua.
Le condizioni di cui sopra si applicano altresì ai soci ammessi direttamente come ordinari dopo il superamento della prova di idoneità.
Articolo 2.3 - Attività riconosciute
Per il conseguimento dei crediti formativi sono valide le attività formative riportate nella Tabella crediti formativi, in allegato al presente documento nella sua versione attualmente vigente, che indica anche il numero di CFP da attribuire a ciascuna attività.
Ove l’attività scelta dal socio non rientrasse in quelle previste e indicate nella Tabella, l’interessato dovrà contattare tempestivamente la Commissione Formazione e Aggiornamento nazionale per discutere del caso specifico e ottenere l’attribuzione dei crediti formativi.
Articolo 2.4 - Attestati di partecipazione
Per comprovare l’effettiva partecipazione alle attività contemplate dal Programma di formazione continua è necessario conservare i relativi attestati di partecipazione. Nell’esclusivo caso in cui un evento non prevedesse il rilascio dell’attestato di partecipazione, si riterrà sufficiente una dichiarazione scritta o la corrispondenza intercorsa con l’entità erogatrice/il formatore oppure altra documentazione sottoposta alla preventiva approvazione della Commissione Formazione e Aggiornamento, purché in grado di dimostrare l’effettiva iscrizione e partecipazione del socio a detto evento.
Articolo 2.5 - Esclusioni
Ai fini del conseguimento dei crediti formativi non sono riconosciute le attività di docenza in ambito universitario e/o scolastico, di qualsiasi ordine e grado, anche se in materia di traduzione-interpretazione.
Non è consentito richiedere una seconda attribuzione di CFP per la medesima attività formativa all’interno dello stesso anno del Programma di formazione continua.
Non è consentito far valere eventuali crediti formativi professionali acquisiti durante l’anno del Programma di formazione continua precedente.
Articolo 3. Procedura di verifica
Articolo 3.1
L’organo incaricato della verifica della partecipazione al Programma di formazione continua è la Commissione Formazione e Aggiornamento, nella sua composizione al momento della verifica stessa.
Articolo 3.2
La Commissione Formazione e Aggiornamento sottoporrà a verifica tutti i moduli di registrazione dei crediti formativi caricati sul sito nei termini comunicati ai soci. Qualora risultassero errori o omissioni nella compilazione di detti moduli, ai soci interessati verrà offerta l’opportunità di rettificarli entro il termine indicato nell’apposita comunicazione.
Articolo 3.3
Non saranno accettati i moduli di registrazione dei crediti formativi presentati oltre la scadenza ufficiale prevista per il caricamento online così come indicata nell’apposita sezione del sito web nazionale e comunicata ai soci. Non sono previste deroghe alla scadenza per la compilazione e il caricamento sul sito, nemmeno per cause di forza maggiore.
Articolo 3.4
La Commissione Formazione e Aggiornamento provvederà a indicare nel profilo utente del socio interessato l’esito della verifica dell’effettiva partecipazione al Programma di formazione continua secondo i termini stabiliti.
Articolo 4. Circostanze speciali
In circostanze speciali quali maternità, malattia grave, infortunio eccetera, la Commissione Formazione e Aggiornamento ha facoltà di ridurre il numero di crediti formativi richiesti da acquisire nell'anno del Programma di formazione continua e/o prolungare, nei casi più gravi, il mantenimento dello status di socio ordinario per un ulteriore anno. Tali circostanze devono essere esplicitate in una richiesta da inviare alla Commissione Formazione e Aggiornamento nazionale entro i termini comunicati e pubblicati sul sito web nazionale.
Articolo 5. Durata
Il Programma di formazione continua si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno in assenza di eventuali modifiche.
Approvato dall'AG del 9 aprile 2022.