Le traduzioni contraddistinte da creatività – intesa come impronta personale del traduttore / della traduttrice – ricadono sotto la tutela del regime di diritto d’autore.

Ne deriva che i “prodotti editoriali” con un livello sufficiente di creatività e dunque tutelati dal diritto d’autore possono essere molti e al di fuori delle traduzioni letterarie (narrativa, poesia, teatro) in senso stretto. Anche per questo è preferibile definire “editoriale” e non “letteraria” la traduzione in regime di diritto d’autore. A questo proposito, è possibile trovare una tabella orientativa molto utile acquistando il Vademecum legale e fiscale di Strade. A titolo esemplificativo, oltre alla traduzione di narrativa, poesia, opere teatrali e saggistica, sono considerate traduzioni editoriali:

  • articoli di giornali e riviste, opere didattiche e testi per enciclopedie o dizionari, tesi di laurea, testi per musei, gallerie ed esposizioni, alcuni testi per siti web e per manifestazioni sportive, alcuni testi turistici, copioni teatrali, cine-televisivi o radiofonici, sceneggiature e sottotitoli, canzoni, videogiochi, testi e articoli di diritto.

Alcune sentenze o ordinanze di tribunali precisano bene questo concetto.

- Il diritto d’autore non tutela ogni attività di traduzione comunque eseguita, e in particolare non protegge le traduzioni meramente meccaniche o pedisseque o artigianali, ma solo la traduzione che consiste e si materializza in un’opera di elaborazione, e cioè in un’opera dell’ingegno (ancorché di natura derivata) di carattere creativo e avente comunque il requisito della necessaria originalità anche minima. (Trib. Torino, ordinanza 24 luglio 1995)

- La LDA inquadra la traduzione tra le elaborazioni creative dell’opera originaria, cosicché è sicuramente da escluderne l’applicabilità a una trasposizione elementare e scolastica, imposta dai limiti dell’autore o dall’oggetto del testo. (Trib. Milano, 2 novembre 2000) [N.B. nella fattispecie, un manuale di istruzioni per macchina fotografica]

- La creatività necessaria per la tutela di un’opera dell’ingegno è costituita dall’originalità della forma espressiva dell’opera, essendo sufficiente un grado minimo di creatività: e questa creatività è presente in tutti i casi in cui l’autore abbia operato una scelta discrezionale all’interno di un numero sufficientemente ampio di varianti tramite le quali esprimere un’idea. (Trib. Milano, sezione IP, 28 ottobre 2010)

- La creatività della traduzione richiede un’impronta personale del traduttore, che si può esplicare laddove ci sia libertà espressiva di scelta tra parole e frasi corrispondenti al testo straniero originario. (Trib. Roma, sezione IP, 15 maggio 2015)