La traduzione editoriale è frutto di una creazione originale ed è perciò assimilata all’opera autoriale, di cui è un’elaborazione creativa. In quanto tale, è protetta dal diritto d’autore e dagli altri diritti connessi al suo esercizio, come previsto dalla Legge sul diritto d’autore (LDA) del 22 aprile 1941, n. 633, e dalle sue successive modifiche e integrazioni.

Tutte le traduzioni contraddistinte da creatività – intesa come impronta personale del traduttore / della traduttrice – ricadono sotto la tutela del regime di diritto d’autore.  Ne deriva che i “prodotti editoriali” tutelati dal diritto d’autore possono essere molti e anche al di fuori delle traduzioni letterarie (narrativa, poesia, teatro) in senso stretto. Anche per questo è preferibile definire “editoriale” e non “letteraria” la traduzione in regime di diritto d’autore.

Il contratto da stipulare per la traduzione editoriale è il contratto di edizione di traduzione, un contratto tipico previsto e regolato dalla legge, con diritti e doveri reciproci fra l’editore e l’autore, che offre la maggiore protezione al contraente più debole, ovvero l’autore.

Il traduttore / la traduttrice editoriale detiene diritti morali e diritti economici sulla sua opera. I primi, come il diritto di paternità e di integrità dell’opera, sono irrinunciabili e imperscrittibili; i secondi sono cedibili per l’utilizzazione economica a mezzo stampa, e-book, audiolibri, sceneggiature, trasposizione cinematografica o radio-televisiva ecc. Si tratta di diritti indipendenti, quindi esercitabili singolarmente o nella loro totalità, e l'editore può sfruttare solo i diritti che il traduttore / la traduttrice gli cede nel contratto, alle condizioni pattuite.

Negli ultimi anni, i bassi compensi e i contratti squilibrati a favore degli editori, che contraddistinguono da sempre la traduzione editoriale in Italia e in alcuni altri paesi europei, hanno spinto le associazioni a cercare di definire buone prassi e linee guida. In particolare, il 10 maggio 2018 l’Assemblea generale del CEATL (Consiglio europeo delle associazioni di traduttori letterari) ha adottato delle linee guida per contratti di traduzione equi nel settore della traduzione letteraria.

Nel merito è poi intervenuta l’Unione europea con la direttiva 2019/790 sul diritto d’autore che, affermando la necessità di rafforzare i diritti contrattuali degli autori, ha stabilito cinque punti cardine a loro tutela.

In Italia la direttiva europea è stata recepita con il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 177, che ha emendato o aggiunto articoli alla LDA per dare attuazione ai cinque punti cardine: il principio di remunerazione adeguata e proporzionata (art. 107), l'obbligo di trasparenza da parte dei cessionari dei diritti rispetto ai proventi generati dall'opera (art. 110-quater), il meccanismo di adeguamento contrattuale (art. 110-quinqies), la procedura alternativa di risoluzione delle controversie, attivabile anche da associazioni rappresentative  (art. 110-sexies), e il diritto di revoca (art. 110-septies).

Le nuove norme sono retroattive e si applicano ai contratti stipulati a partire dal 7 giugno 2021.

Per quanto riguarda la disciplina fiscale dei redditi da diritto d’autore, i principi fondamentali sono tre: sono esclusi dall’applicazione dell’IVA, non sono tassati per intero (godono di una riduzione dell’imponibile in base all’età: del 25% sopra i 35 anni, del 40% fino a 35 anni) e sono esonerati dal versamento dei contributi INPS.

Per informazioni più dettagliate su quanto sopra e su (quasi) tutto ciò che riguarda la traduzione editoriale, dalla compilazione della “notula” alla cumulabilità dei redditi per chi opera nel regime forfettario, dal quadro Petra-E alle fiere editoriali, e molto altro, vi invitiamo a consultare le FAQ.