TRADUZIONE GIURATA (o ASSEVERATA)

 

La figura del traduttore giurato o asseverato non è prevista nell’ordinamento italiano così come non esiste un Albo professionale dei traduttori «giurati/ufficiali/certificati*».

Sono le traduzioni a diventare tali attraverso il giuramento rilasciato a garanzia di buon adempimento davanti a un Pubblico Ufficiale. 

La traduzione giurata (o asseverata) è la traduzione di un qualsiasi documento, resa «ufficiale» dal giuramento dinanzi a un Pubblico Ufficiale. Viene richiesta in tutti i casi in cui è necessaria una attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale.

Il giuramento deve essere prestato personalmente dal traduttore che ha eseguito la traduzione.

Il traduttore si assume la responsabilità penale e civile di quanto tradotto, attraverso la sottoscrizione del verbale di giuramento allegato alla traduzione.

Il giuramento (la cui formula è contenuta nel verbale di asseverazione) viene rilasciato a garanzia di buon adempimento presso l’ufficio Asseverazioni dei Tribunali, presso il Giudice di pace, la Volontaria giurisdizione o presso i notai.

L’asseverazione è regolata dal Regio Decreto 1366 del 1922 ed è soggetta all’imposta di bollo (vedasi la Circolare del Ministero della Giustizia del 29 settembre 2021 in materia di imposta di bollo delle traduzioni).

Se la traduzione deve sortire effetti legali in Italia, l’unica procedura possibile è la traduzione giurata.

Se la traduzione deve essere trasmessa all'estero è necessario legalizzare la firma del Cancelliere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale in cui è stato prestato il giuramento.

 

TRADUZIONE CERTIFICATA

 

La certified translation è richiesta soprattutto nei Paesi anglofoni come REGNO UNITO, STATI UNITI, CANADA BRITANNICO.

La traduzione è accompagnata da un certificato di conformità (certificate of accuracy) redatto dal traduttore che l’ha eseguita.

Il certificato di conformità deve essere redatto nella lingua della traduzione, su carta intestata, sottoscritto e datato, e deve attestare che la traduzione eseguita è conforme e fedele al testo originale.  

La traduzione certificata non va giurata davanti a Pubblico Ufficiale (Tribunale o uffici preposti) né davanti a notaio e non richiede l’apposizione di marche da bollo.

Le traduzioni certificate non possono essere legalizzate (con legalizzazione consolare o Apostille).

In generale, viene richiesta per qualsiasi tipo di documento che non sia stato emesso da un ente pubblico governativo o giudiziario, e di cui, quindi, la relativa traduzione non necessita di essere attestata legalmente.

*Esiste tuttavia il registro dell'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA) dei traduttori e degli interpreti certificati in conformità con la norma UNI 11591:2015 (rev. 2022) disponibile qui.