Nuova disciplina in merito alla
"Tutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali"

Il DLgs. 9.10.2002 n. 231 ha recepito la direttiva comunitaria n. 2000/35/CE che persegue, in particolare, gli obiettivi di:

• contrastare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e delle prestazioni professionali;

• garantire l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere.

Il nuovo DLgs. 9.11.2012 n. 192 apporta numerose modifiche e integrazioni al DLgs. 9.10.2002 n. 231, al fine di recepire la nuova direttiva comunitaria n. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti.

Le nuove disposizioni in materia di ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, come modificate e integrate dal DLgs. 192/2012, si applicano a decorrere dalle transazioni commerciali concluse dall’1.1.2013.

Le disposizioni in esame contro i ritardi nei pagamenti si applicano a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

Modello di lettera a clienti morosi.

DEFINIZIONI (art. 2)

Transazioni commerciali

I contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Pubblica amministrazione

Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Interessi moratori

Interessi legali di mora ovvero interessi a un tasso concordato tra imprese.

Interessi legali di mora

Interessi semplici (ovvero gli interessi non producono interessi) di mora su base giornaliera a un tasso che è pari al tasso di riferimento (tasso di rifinanziamento della BCE) maggiorato di otto punti percentuali.

Tasso di riferimento

Tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali.

Imprenditore

Ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione.

Importo dovuto

Somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

APPLICAZIONE

La nuova disciplina si applica ai contratti aventi ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un corrispettivo o di un compenso, che intercorrono tra imprese, tra professionisti, tra professionisti e imprese, tra imprese o professionisti e pubbliche amministrazioni.

Gli interessi moratori sull'importo dovuto decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3).

Le disposizioni in esame non trovano invece applicazione per:

•       i contratti stipulati con i consumatori, intesi come le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (privati);

•       i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;

•       i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

TERMINI DI PAGAMENTO E DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI (art. 4)

Gli interessi moratori decorrono automaticamente, senza che sia necessario uno specifico atto del creditore che costituisca in mora il debitore, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.  Salvo quanto diversamente pattuito tra le parti, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:

30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste d’integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (es. collaudo), qualora il debitore riceva la fattura in epoca non successiva a tale data.

Diversa pattuizione del termine per il pagamento (art. 4 c. 3)

Nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti, le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello sopra indicato. I termini superiori a 60 giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore, devono essere pattuiti espressamente e la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. Tali termini non possono comunque essere gravemente iniqui per il creditore.

SAGGIO DEGLI INTERESSI (art. 5)

Gli interessi legali di mora previsti dalla disciplina in esame sono pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE), reso noto ogni sei mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante pubblicazione di un apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale nel quinto giorno lavorativo di ogni semestre; tale tasso di riferimento è così determinato:

– per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

– per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Per le transazioni commerciali concluse a decorrere dall’1.1.2013 il saggio degli interessi è maggiorato di 8 punti percentuali (per le transazioni commerciali concluse entro il 31.12.2012, la maggiorazione è di 7 punti percentuali).

Esempio

Poiché il tasso BCE per il periodo dall'1.7.2012 al 31.12.2012 è pari all'1%, gli interessi moratori in esame, per il secondo semestre 2012, sono pari all'8% (1% + 7%).

RISARCIMENTO DELLE SPESE DI RECUPERO (art. 6)

Il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.

NULLITÀ (art. 7)

Sono nulle le clausole

che risultano gravemente inique in danno del creditore relativamente a termine di pagamento, saggio degli interessi di mora, risarcimento i costi di recupero

che prevedono l'esclusione dell'applicazione di interessi di mora

che prevedono l'esclusione dei costi per il recupero del credito.

RIEPILOGO

Dal 2013 scattano gli interessi legali di mora sull'importo dovuto pari al tasso d’interesse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale maggiorato dell'8%.

Se non diversamente pattuito, tali interessi decorrono a partire da 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Se non è possibile determinare la data del ricevimento della fattura, decorrono a partire da 30 giorni dall'erogazione del servizio.

Quanto sopra non vale per servizi erogati a privati.

Si ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero degli importi dovuti.

Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40,00 euro a titolo di risarcimento del danno.

È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.