Apertura partita IVA 

Come previsto dall’art.35 DPR 633/72 ai fini IVA i soggetti che intraprendono nel territorio dello Stato l’esercizio di un’impresa, arte o professione hanno l’obbligo di presentare entro 30 giorni una dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12).
Il modello AA9/12 deve essere presentato in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Il modello può anche essere inviato in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante (le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite). Infine la comunicazione di inizio attività può essere trasmessa in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati alla trasmissione telematica (Commercialista).

Prestare particolare attenzione al Quadro B se si intende aderire a un regime fiscale agevolato (es. regime forfetario) e al Quadro I se si intende manifestare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie al fine di ottenere l’inclusione nell’Archivio VIES.

Anche nell’ipotesi di un’eventuale variazione dei dati indicati nella dichiarazione iniziale o nel caso di cessazione dell’attività deve essere presentata, entro 30 giorni, un’apposita denuncia.

Il codice ATECO 2007 da indicare nel modello AA9/12 è il 743000 traduzione e interpretariato.
I liberi professionisti non devono essere iscritti alla CCIAA.

Istruzioni per il modello AA9/12.

Iscrizione Gestione Separata INPS

La L.335/95 (art.2 c.26) ha previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps dei liberi professionisti privi di una Cassa di previdenza.

L’iscrizione deve essere effettuata o tramite consegna diretta del modulo GS-COD SC04 presso gli sportelli INPS oppure tramite invio per posta raccomandata o con invio telematico attraverso il sito www.inps.it. (previa iscrizione ai servizi online dell'INPS).

In generale, la base imponibile previdenziale è pari all’imponibile fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi è quindi definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese sostenute.
Per alcuni regimi agevolati, il calcolo dell'imponibile previdenziale può essere leggermente diverso.

Il contributo alla Gestione Separata è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell’anno di riferimento (aliquote per il 2017: 25,72% per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, 24% per i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione).

Il contributo è interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest’ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l’intero importo.

Il versamento del contributo avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti IRPEF.