Il 02/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 32/2014 per il recepimento della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali che rappresenta un ulteriore passo in direzione del rafforzamento delle garanzie processuali di indagati e imputati, necessario anche per agevolare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie nelle materia penali aventi dimensione sovranazionale.
Il decreto modifica parzialmente l'art. 104 del Codice di Procedura Penale introducendo il diritto per l'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore.
In aggiunta viene altresì modificato l'art. 143 ccp che regola i criteri di nomina dell’interprete e del traduttore, sancendo l'obbligatorietà del loro ufficio, allo scopo di promuovere il diritto di piena e consapevole partecipazione al processo di tutte le parti, come ribadito anche dalla disposizione, rimasta immutata, che prevede che l'interprete e il traduttore siano nominati "anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare".
Rilevante anche la modifica del D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) che vede una nuova formulazione degli articoli 67 e 68 con riferimento all'albo dei periti presso il tribunale. Viene, infatti, precisato l'inserimento di traduzione e interpretariato tra le categorie specifiche previste in detto albo (art. 67, comma 2) e viene introdotta la presenza delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate accanto ai presidenti o delegati degli ordini e collegi nel comitato chiamato a comporre l'albo stesso (art. 68, comma 1).