18 Febbraio 2014

Dal 1° febbraio 2014 è entrato in vigore l'articolo 4, comma 2, Dl n. 167/90 modificato dalla legge 97/2013 che assoggetta a ritenuta d'acconto del 20% i bonifici esteri in entrata per le persone fisiche.

La ritenuta verrà applicata sulle attività estere contemplate nel provvedimento 2013/151663 dell'Agenzia delle Entrate.
I bonifici privati e i bonifici per le prestazioni di lavoro autonomo e di attività di impresa non sono tra le attività estere assoggettate a questa ritenuta alla fonte:
"Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo si presume che i flussi finanziari siano derivanti dall’esercizio di tali attività, salva indicazione contraria da parte dei medesimi contribuenti".

La circolare n. 38/e - 23/12/2013 dell'AdE precisa inoltre che:
"Nei casi in cui il contribuente autocertifichi all’intermediario che i flussi non costituiscono redditi derivanti da investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, l’intermediario non applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive e segnala all’Amministrazione finanziaria il nominativo del contribuente e l’ammontare del flusso.
Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo si presume che i flussi finanziari siano derivanti dall’esercizio di tali attività, salva indicazione contraria da parte dei medesimi contribuenti. Pertanto, in virtù di tale presunzione, il prelievo alla fonte non deve essere effettuato trattandosi di redditi che dovrebbero afferire alle attività d’impresa o professionale. Resta fermo che l’intermediario è tenuto a segnalare il nominativo del contribuente qualora il flusso non sia assoggettato al prelievo
".

Per quanto riguarda l'autocertificazione, infine, sempre la stessa circolare puntualizza:
"Il prelievo va in ogni caso effettuato indipendentemente da un incarico alla riscossione ricevuto dal contribuente o dal soggetto erogante, a meno che il contribuente non attesti, mediante un’autocertificazione resa in forma libera, che detti flussi non rivestono profili reddituali nell’ambito dei redditi di capitale e redditi diversi di fonte estera. L’autocertificazione, che può essere resa in via preventiva, può riguardare anche la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario. Resta fermo che il contribuente può in ogni caso fornire all’intermediario specifiche indicazioni allorquando il flusso abbia natura reddituale e si renda necessario l’applicazione del prelievo".

Se la propria banca, quindi, non ha già messo in atto una modulistica specifica, è possibile, in base alla circolare, autocertificarsi in via preventiva per tutti i bonifici in entrata dall'estero, se questi rivestono esclusivamente un profilo di attività di lavoro autonomo o di impresa.

I contribuenti che ricevono flussi in entrata di diversa natura tra i quali alcuni inclusi nell'elenco del provvedimento dovranno necessariamente fornire alla banca una distinta dettagliata con evidenziati i flussi assoggettati a ritenuta e quelli non assoggettati.