Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia possono essere solo fatture elettroniche.

L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (AdE).

Dal 1° luglio 2022 è entrato in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti in regime forfettario. La misura è contenuta nel Decreto Legge n. 36/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022. L'obbligo per il momento coinvolge solo i contribuenti in regime forfettario che nell'anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a € 25.000 ragguagliati ad anno (ad esempio, se il professionista ha aperto la partita IVA nel regime forfettario il 1/7/2021 e ha incassato compensi nel 2021 per € 20.000 è tenuto dal 1/7/2022 alla fatturazione elettronica).

Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo si estenderà invece a tutti gli altri forfettari.

Inoltre, a partire dal 1° luglio 2022 è stato abolito l’Esterometro, quindi i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate o ricevute verso o da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano devono obbligatoriamente essere trasmessi al Sistema di Interscambio utilizzando la fattura elettronica, quindi anche le fatture di acquisto estere.

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, perché deve essere redatta in formato xml mediante un software dedicato su pc, tablet o smartphone e deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il cosiddetto Sistema di Interscambio (SdI).

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione diversi servizi gratuiti per predisporre agevolmente le fatture elettroniche, per trasmetterle e riceverle, per conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile nonché per consultare e acquisire la copia originale delle fatture elettroniche correttamente emesse e ricevute. Tuttavia, è sempre possibile utilizzare software e servizi reperibili sul mercato, purché conformi alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018 dell’AdE.

Informazioni dettagliate e una guida alla fatturazione elettronica a cura dell’Agenzia delle Entrate si trovano all’indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/guida-fatturazione-elettronica

Elementi obbligatori in una fattura elettronica per titolari di partita IVA in regime ordinario

  Verso clienti business con sede in Italia, inclusa PA Verso clienti privati con sede in Italia Verso clienti con sede all’estero (UE ed extra-UE)
Data di emissione
Numero progressivo fattura
Dati dell’emittente
Dati completi del destinatario (cliente)
ID Paese a 2 caratteri secondo lo standard ISO    
Descrizione del bene o servizio offerto
Importo della prestazione
Aliquota IVA  
Altre indicazioni IVA     ✔*
Codice destinatario ✔** ✔*** ✔****
Imposta di bollo (se dovuta) (se dovuta) (se dovuta)

✔* codice N2.1, dicitura “Operazione fuori campo IVA art. 7-ter comma 4 D.P.R. 633/1972”

✔** è un codice identificativo che ci deve fornire il destinatario, diverso dalla partita IVA, e che è composto da una combinazione di 7 numeri e lettere se il cliente è privato e da 6 caratteri se il cliente è la PA

✔*** è sempre 0000000 (una sequenza di 7 0 consecutivi)

✔**** è sempre XXXXXXX (una sequenza di 7 X consecutive)

 

Elementi obbligatori in una fattura elettronica per titolari di partita IVA in regime forfettario

  Verso clienti business con sede in Italia, inclusa PA Verso clienti privati con sede in Italia Verso clienti con sede all’estero (UE ed extra-UE)
Data di emissione
Numero progressivo fattura
Dati dell’emittente
Dati completi del destinatario (cliente)
ID Paese a 2 caratteri secondo lo standard ISO    
Descrizione del bene o servizio offerto
Importo della prestazione
Regime fiscale RF02 per contribuenti minimi; RF19 per regime forfettario RF02 per contribuenti minimi; RF19 per regime forfettario RF02 per contribuenti minimi; RF19 per regime forfettario
Indicazioni IVA Codice N2.2
Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190/2014 così come modificato dalla l. n. 208/2015 e dalla l. n. 145/2018 (“Non soggette - altri casi”)
Codice N2.2
Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190/2014 così come modificato dalla l. n. 208/2015 e dalla l. n. 145/2018 (“Non soggette - altri casi”)
Codice N2.1
Operazione fuori campo IVA art. 7-ter comma 4 D.P.R. 633/1972
Codice destinatario ✔* ✔** ✔***
Imposta di bollo Bollo di € 2 su fatture con importo superiore a € 77,47 Bollo di € 2 su fatture con importo superiore a € 77,47 Bollo di € 2 su fatture con importo superiore a € 77,47

✔* è un codice identificativo che ci deve fornire il destinatario, diverso dalla partita IVA, e che è composto da una combinazione di 7 numeri e lettere se il cliente è privato e da 6 caratteri se il cliente è la PA

✔** è sempre 0000000 (una sequenza di 7 0 consecutivi)

✔*** è sempre XXXXXXX (una sequenza di 7 X consecutive)

Altre diciture obbligatorie: Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modifiche

 

Imposta di bollo

L’imposta di bollo di € 2, dovuta per le fatture con la somma degli importi delle operazioni maggiore di € 77,47, se viene addebitata al cliente è da considerarsi esclusa IVA ex art.15 DPR 633/72 - natura operazione N1.

Le scadenze per il versamento sono le seguenti:

  • 1° trimestre entro il 31/5 (se l'importo dovuto per il 1° trimestre non supera €250 il versamento può essere eseguito entro il 30/9)
  • 2° trimestre entro il 30/9 (se l'importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera €250 il versamento può essere eseguito entro il 30/11)
  • 3° trimestre entro il 30/11
  • 4° trimestre entro il 28/2 dell'anno successivo

Nota importante sulla conservazione delle fatture elettroniche

[Tratto dalla guida dell’Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/guida-fatturazione-elettronica]

La conservazione dei documenti può essere eseguita gratuitamente aderendo all’apposito servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, per legge (art. 39 del Dpr n. 633/1972) sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente. La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge. Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l’originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione). Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati facilmente individuabili in internet; tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio. Tale servizio è accessibile dall’utente dalla sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/).

Aggiornamento: luglio 2022