1. La traduzione di un testo per l'editoria deve essere commissionata con apposito contratto.

2. La traduzione di qualsiasi testo destinato alla pubblicazione, a stampa o multimediale, è protetta dalla Legge sul Diritto d'Autore n. 633/41 e successive integrazioni (vedi Diritto d'autore del traduttore). Il traduttore gode pertanto del Diritto d'Autore sulla propria opera.

3. L'unità di base per il calcolo delle tariffe è la cartella. Per cartella da editoria si intende una pagina dattiloscritta di 2000 battute spazi inclusi.

4. I compensi sono esenti da IVA e soggetti a Ritenuta d'Acconto calcolata sul 75% del totale dovuto, ai sensi del DPR 633/72.

5. Il testo tradotto deve essere pubblicato nella sua integrità, qualsiasi modifica deve essere approvata dal traduttore. 

6. Una volta approvato dall'editore, il testo deve essere pubblicato entro due anni; in caso contrario, la proprietà della traduzione torna al traduttore che ne disporrà pienamente.

7. Il traduttore si impegna a dare una versione equivalente, per contenuto e stile, del testo originale, ad eseguire personalmente la traduzione e a rispettare i termini di consegna fissati sul contratto

8. Per quanto non specificato, si rimanda ai punti 7 e segg. delle condizioni generali, per qualsiasi altro servizio accessorio (urgenza, revisione, ecc.) si rimanda a quanto esposto nelle precedenti sezioni.

 

NOTA: sul sito del Sindacato Traduttori Editoriali (STRADE) sono disponibili un esempio di contratto di edizione, le indicazioni per l'acquisto del vademecum legale e fiscale per traduttori editoriali e un approfondimento sul regime fiscale del traduttore editoriale.