Le presenti Buone Pratiche dovrebbero informare le attività dei soci iscritti ad AITI che operano in ambito giuridico-giudiziario, fatto salvo quanto diversamente previsto nel codice deontologico dei CTU e Periti, ove applicabile alla categoria in oggetto che, ad oggi, non risulta inclusa né tantomeno formalmente disciplinata.
Gli stessi principi si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.
Competenza professionale e aggiornamento
I traduttori e gli interpreti giuridico-giudiziari sono tenuti a utilizzare la tecnica di interpretazione specifica (consecutiva, simultanea, chuchotage, con traduzione a vista) in base alle esigenze di una comunicazione interculturale ottimale in ambito giuridico-giudiziario.
I traduttori e gli interpreti giuridico-giudiziari non devono accettare un incarico per il quale non dispongono di competenze adeguate (in termini di lingua o di materia), o che non sono in grado di svolgere correttamente (ad esempio per mancanza di tempo per preparare l'incarico).
I traduttori e gli interpreti giuridico-giudiziari devono impegnarsi a mantenere e migliorare le proprie competenze, abilità e conoscenze in materia di interpretazione e traduzione nonché a seguire periodicamente corsi di aggiornamento professionale nel rispetto dei requisiti di formazione continua stabiliti da AITI al fine di garantire l’alta qualità della prestazione.
Fedeltà e integrità del testo o del discorso
I traduttori e gli interpreti giuridico-giudiziari sono chiamati a fornire un'interpretazione o una traduzione fedele e completa nella lingua di destinazione, senza alterare, omettere o aggiungere nulla a quanto dichiarato o scritto, per quanto possibile.
Il registro, lo stile e il tono della lingua di partenza devono essere conservati. Eventuali errori, esitazioni e ripetizioni devono essere trasmessi.
Gli interpreti giuridico-giudiziari devono utilizzare la stessa persona grammaticale dell'oratore. Se è necessario che assumano un ruolo primario nella comunicazione, devono chiarire che stanno parlando per sé stessi, usando per esempio la terza persona (ad esempio: "L'interprete deve chiedere chiarimenti ...")
Impedimenti alla qualità delle prestazioni
I traduttori e gli interpreti giuridico-giudiziari devono rendere nota alle autorità giudiziarie qualsiasi circostanza o condizione che possa compromettere la qualità della prestazione, come una conoscenza inadeguata della terminologia specializzata, insufficiente comprensione di espressioni dialettali o gergali della lingua di lavoro e, se del caso, rinunciare all’incarico in oggetto.
Imparzialità e assenza di conflitti di interesse
I traduttori e gli interpreti giuridico-giudiziari devono svolgere il proprio incarico in modo imparziale e indipendente, evitando qualsiasi contatto indebito con testimoni, imputati/indagati, i relativi consulenti e familiari.
Non opereranno discriminazione alcuna in base o con riferimento a religione, credo, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, convinzioni politiche, filosofiche e ideologiche.
Si asterranno dal fare commenti, o esprimere pareri o giudizi inerenti ai soggetti per cui interpretano e/o di cui traducono, garantendo pertanto il principio di imparzialità e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti gli interessati che si avvalgono delle loro prestazioni.
I traduttori e gli interpreti giuridico-giudiziari che si trovino in una situazione di conflitto di interesse, effettivo o potenziale, dovranno esplicitarlo tempestivamente all’autorità giudiziaria che ha disposto la loro nomina.
Riservatezza
I traduttori e gli interpreti giuridico-giudiziari sono tenuti al segreto professionale. Pertanto hanno il divieto assoluto di rivelare alle parti o a terzi notizie, fatti o informazioni riservate o confidenziali apprese o acquisite nel corso di un incarico in ragione della loro attività professionale o in preparazione della stessa.
I traduttori e gli interpreti giuridico-giudiziari devono astenersi dal trarre qualsiasi vantaggio personale, finanziario o in favore di terzi, dalle informazioni acquisite nel corso di un incarico in ragione della loro attività professionale o in preparazione della stessa.
Condotta professionale
Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresentano pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, i traduttori e gli interpreti giuridico-giudiziari agiranno secondo i principi di buona fede, lealtà e probità all’insegna del rispetto e dello spirito di colleganza e informeranno la loro condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.