Informazioni per chi intende iscriversi all’albo unico nazionale dei Consulenti Tecnici         

                                       d’Ufficio (CTU) e dei  Periti – Categoria Interpreti e Traduttori*

 

Breve premessa: la creazione dell’albo unico nazionale CTU, realizzato dal Ministero della Giustizia, è il risultato della cd. Riforma Cartabia[1]. Nel 2023 sono state pubblicate le norme secondarie sulla tenuta e l’aggiornamento dell’albo nazionale[2], e nel 2024 sono state introdotte modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (albo periti)[3].

Dal 4 gennaio 2024 gli albi cartacei tenuti dai Tribunali sono stati soppressi e sostituiti da un unico portale telematico gestito dal Ministero della giustizia. È prevista una revisione biennale.

Di seguito ricordiamo brevemente i requisiti per poter accedere all’Albo CTU/Periti richiesti dalla normativa pertinente per i nuovi iscritti:

1. Esseri iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli o associazioni professionali ex legge 4/2013 (come AITI) o Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)

2.           essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall'associazione professionale alla quale è iscritta la persona candidata all’Albo; 

3.           essere di condotta morale specchiata; 

4.           essere dotati di speciale competenza tecnica (ossia esercizio dell’attività professionale per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo) nelle materie oggetto della categoria di interesse; 

5.           avere residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del Tribunale (per l’Albo periti occorre avere la residenza anagrafica).

Concretamente, i/le presidenti di sezione regionali sono convocati dai comitati preposti alla gestione dell’albo CTU/periti per esprimere un parere sulle domande di ammissione presentate dai propri soci.

AITI ha stabilito al proprio interno delle linee guida per adottare una posizione comune sulle candidature.

Soci ordinari: AITI si pronuncerà in modo FAVOREVOLE sulla sua candidatura per le lingue ATTESTATE AITI a cui la persona si candida nell’Albo e per la categoria TRADUTTORE e/o INTERPRETE ATTESTATA AITI a cui la persona si candida nell’Albo.

Per le lingue NON ATTESTATE AITI a cui la persona si candida nell’Albo e per la categoria TRADUTTORE e/o INTERPRETE NON ATTESTATA AITI, i/le Presidenti valuteranno caso per caso, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza della competenza nelle lingue e nella categoria (traduttore/interprete) per cui la persona si candida, anche in funzione delle specifiche esigenze del Tribunale.

Soci aggregati: AITI si pronuncerà in modo FAVOREVOLE O SFAVOREVOLE sulla candidatura CASO PER CASO, sia in termini di ciascuna LINGUA a cui la persona si candida nell’Albo, sia in termini di categoria TRADUTTORE e/o INTERPRETE a cui la persona si candida nell’Albo, valutando in base alla documentazione prodotta la sussistenza della competenza nelle lingue e nella categoria (traduttore/interprete) per cui la persona si candida, anche in funzione delle specifiche esigenze del Tribunale.

Come dimostrare i 5 anni di attività effettiva e continuativa? Tranne nei casi illustrati sotto*, chi entra in AITI come socio aggregato è tenuto a dimostrare 2 anni di attività. Per dimostrare gli altri 3 anni di attività effettiva e continuativa è possibile:

  • Fornire attestazione dell’apertura di partita IVA da 5 anni, oppure:

  • Fornire attestazione del commercialista in merito allo svolgimento dell’attività di T/I per i 3 anni mancanti

  • Fornire attestazione del datore di lavoro in merito allo svolgimento dell’attività di T/I svolta sotto forma di lavoro dipendente per i tre anni mancanti

  • Presentare attestazioni riferite a rapporti di lavoro dipendente e a lavoro autonomo, sempre con riferimento ai 3 anni mancanti.

NB: Alcuni Tribunali pretendono comunque la permanenza di 5 anni in AITI.

* Chi entra in AITI con il titolo di laurea specifico (v. regolamento ammissioni) non ha bisogno di dimostrare attività lavorativa, e dunque presumibilmente non soddisferà i requisiti richiesti per accedere all’Albo CTU/Periti, mentre chi entra in AITI con diploma di scuola superiore deve dimostrare 5 anni di attività, e dunque potrebbe avere accesso all’Albo.

Quanto alla formazione, pur non essendo obbligatoria per i soci aggregati, è altamente consigliata in quanto sinonimo di professionalità e aggiornamento continuo. Suggeriamo alla persona candidata di fornire la documentazione attestante la frequenza di corsi di aggiornamento al/alla presidente di Sezione.

Per informazioni rivolgersi a: tigg@aiti.org           


 


[1] D.Lgs. 149/2022, che ha introdotto modifiche significative al processo civile, in particolare modificando gli artt. 13-24bis delle disp. att. c.p.c.

[2] DM 109/23.

[3] In part. artt. 67-70 disp. att. c.p.p.