Art. 3 Pubblicità dell'associazione e degli atti sociali
Art. 7 Perdita della qualità di socio
Art. 10 Indizione delle elezioni
Art. 11 Validità delle assemblee
Art. 14 Consiglio direttivo nazionale (CDN)
Art. 16 Commissioni e Comitati tecnico-scientifici
Art. 17 Presidente nazionale e Vicepresidente nazionale
Art. 19 Comitato esecutivo nazionale (CEN)
Art. 22 Collegio nazionale dei Sindaci-Revisori
Art. 23 Collegio nazionale dei Probiviri
Il logo dell'associazione è parte integrante della denominazione sociale e il suo utilizzo è disciplinato da apposito regolamento redatto e approvato dal Consiglio direttivo nazionale (CDN).
Qualora si rendesse necessario il cambio di indirizzo della sede legale, la variazione potrà essere deliberata dall’Assemblea generale ordinaria. Contestualmente il Comitato esecutivo nazionale (CEN) dovrà provvedere a comunicare a tutti gli enti e gli organi interessati il cambio di indirizzo.
Eventuali sedi operative possono essere istituite con delibera del CDN, prevedendo l'apposita voce di spesa a bilancio.
Articolo 3. Pubblicità dell'associazione e degli atti sociali
L'associazione pubblica sul proprio sito web tutti gli elementi informativi relativi alla propria struttura e alle attività promosse, tra cui atto costitutivo, statuto, regolamenti associativi, codice deontologico, composizione degli organi sociali e relative cariche (organigramma completo), elenco dei soci aggregati, onorari e ordinari, ammontare delle quote e modalità di pagamento, corsi di formazione organizzati o patrocinati dall'associazione.
A beneficio della committenza, l'associazione pubblica tutti gli elementi conoscitivi relativi allo svolgimento della professione del traduttore e dell'interprete, tra cui le linee guida per la scelta di un professionista del settore, un motore per la ricerca dei professionisti in base a qualifiche possedute e combinazioni linguistiche, le procedure di ammissione e di qualificazione dei professionisti adottate dall'associazione.
A beneficio dei propri soci, l'associazione pubblica in un'area riservata del sito web, accessibile a tutti i soci, le deliberazioni del CDN, i verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie, il rendiconto economico-finanziario, il bilancio preventivo e le relazioni del Collegio nazionale dei Sindaci-Revisori nonché ogni altro documento pertinente.
I fondi sono da destinarsi alla copertura delle voci di spesa indicate nel bilancio preventivo annuale, secondo un piano dei conti predisposto dal Tesoriere nazionale e soggetto a modifiche a seconda delle esigenze di gestione, in sede di approvazione.
Nel bilancio preventivo le voci saranno suddivise in:
1. spese correnti
2. spese in conto capitale
3. spese straordinarie
Sono spese correnti quelle necessarie per l'ordinaria amministrazione tra cui le riunioni dell'Assemblea generale, del CDN, del CEN e delle Commissioni permanenti; le attività per lo svolgimento delle funzioni della Presidenza nazionale e dei delegati permanenti, la pubblicazione di un eventuale organo ufficiale, la pubblicazione e il mantenimento del sito web e dell'annuario online dei soci, le quote da versare a federazioni e altre aggregazioni di associazioni e la gestione di una sede e i relativi materiali di consumo.
Sono spese in conto capitale quelle per l'acquisto di beni strumentali quali computer, software, arredi e attrezzature varie.
Sono spese straordinarie tutte quelle non attinenti all'ordinaria amministrazione (le spese di rappresentanza, pubbliche relazioni e pubblicità, partecipazione a convegni, organizzazione di manifestazioni, funzionamento delle commissioni temporanee, abbonamenti eccetera).
Gli esborsi per le voci 2. (spese in conto capitale) e 3. (spese straordinarie) sono ammessi solo se, dopo la copertura completa delle spese correnti, avanzano fondi residui.
Per ogni pagamento o richiesta di rimborso, il Tesoriere nazionale deve disporre del relativo giustificativo. Esborsi per spese non previste in bilancio preventivo, o per importi eccedenti quelli approvati, richiedono l'autorizzazione del Presidente nazionale e successivamente la ratifica del CDN.
Il Tesoriere nazionale provvederà a inserire dette spese a bilancio dandone specifica nella relazione al bilancio e citando la data della seduta del CDN che le ha ratificate.
I soci si distinguono secondo la categoria di appartenenza.
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e di eventuali contributi godono del diritto di usufruire dei servizi dell'associazione, di utilizzare il logo associativo e di accedere all'elettorato passivo e attivo negli organi sociali. Il socio perde tali diritti in caso di decadenza, esclusione o espulsione.
I soci non possono qualificarsi unicamente come "socio AITI", ma sono tenuti a qualificarsi con la categoria di socio a cui appartengono: "socio aggregato", "socio onorario", "socio ordinario".
Negli elenchi e annuari associativi, le qualifiche e le lingue attestate dall'associazione sono indicate solo per i soci ordinari e per i soci che sono passati alla categoria aggregati per uno dei motivi indicati al successivo comma 5.1. I soci aggregati e onorari le cui qualifiche e lingue non sono mai state attestate dall’associazione, compaiono con le sole lingue di lavoro comprovate dal curriculum.
5.1 Mantenimento dello status di socio ordinario
In attuazione dell'articolo 7 dello statuto, gli organi sociali controlleranno con cadenza annuale la sussistenza dei requisiti dei soci per la permanenza nella categoria “ordinari” ovvero prevalenza professionale, continuità professionale e formazione continua. La verifica dei requisiti viene effettuata a livello nazionale.
Il socio che perda anche solo uno dei requisiti passerà automaticamente alla categoria dei soci aggregati.
È dovere del socio conservare la documentazione necessaria a comprovare tali requisiti.
Il socio ordinario che cessa di svolgere la professione in modo prevalente o continuativo passa alla categoria dei soci aggregati. I requisiti della prevalenza e continuità professionale devono essere indicati mediante apposita dichiarazione.
Il socio ordinario che non soddisfi il requisito della formazione continua passa alla categoria dei soci aggregati. Il requisito della formazione continua deve essere documentato mediante attestati di frequenza a corsi, seminari, attività formative rilasciati da terze parti o dall'associazione.
Il socio ordinario che sia divenuto aggregato per i motivi sopra esposti (ovvero per mancanza dei requisiti di prevalenza e continuità professionale e/o formazione continua) potrà accedere nuovamente alla categoria dei soci ordinari dichiarando di essere tornato a svolgere la professione in modo prevalente e continuativo e/o dimostrando di avere partecipato all'anno del Programma di formazione continua immediatamente successivo. La possibilità di riacquisire lo status di socio ordinario nelle modalità sopra esposte dopo essere passato alla categoria di socio aggregato è applicabile al massimo due volte nell'arco della vita associativa del socio. Qualora non siano stati soddisfatti i requisiti nei termini di cui sopra, il socio divenuto aggregato è tenuto a sostenere nuovamente la prova di idoneità a socio ordinario.
Le ulteriori procedure sono definite nel dettaglio nelle delibere del CDN e nel Regolamento del Programma di formazione continua.
(Emendato dall’Assemblea dei soci il 9 aprile 2022)
5.2 Trasferimenti da una sezione regionale a un'altra
In caso di trasferimento di residenza o di domicilio professionale, il socio deve presentare richiesta scritta al Presidente della sezione di provenienza corredandola di autocertificazione attestante il nuovo indirizzo.
Il Presidente della sezione di provenienza provvederà quindi a trasmettere al Presidente della sezione di destinazione tutta la documentazione relativa al socio, compresi eventuali testi, elaborati e giudizi delle prove di ammissione e di idoneità.
(Emendato dall’Assemblea dei soci il 9 aprile 2022)
Ogni socio deve versare la propria quota associativa alla sezione regionale di appartenenza entro i termini previsti dall'articolo 10 dello statuto mediante bonifico bancario (nella causale del bonifico il socio dovrà specificare il proprio nome, cognome e l'anno a cui si riferisce la quota). È escluso qualsiasi pagamento in contanti.
L'ammontare della quota viene stabilito periodicamente dall'Assemblea della Sezione regionale di competenza. È compito del socio informarsi dell'ammontare della quota e delle coordinate bancarie per effettuare il versamento, consultando le pagine web della rispettiva Sezione regionale.
Articolo 7. Perdita della qualità di socio
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 dello statuto:
• il socio dimissionario deve inviare al Presidente della sezione regionale di appartenenza lettera di dimissioni datata e sottoscritta (anche per e-mail). Contestualmente perde la propria qualità di socio;
• il socio che si è reso moroso viene dichiarato decaduto a far data dal 1° marzo dell'anno di riferimento. Il socio decaduto può essere riammesso, solo per valido e comprovato motivo, con delibera del CDR entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di decadenza, pagando la quota e i contributi arretrati. Oltre tale data si dovrà seguire ex novo la procedura di ammissione.
Non possono far parte dell'associazione i titolari di agenzie di servizi di traduzione e interpretazione e i membri di altre forme associative che operano come intermediari. Sono ammesse le collaborazioni fra colleghi, con un limite del trenta per cento sul fatturato del professionista. In caso di controversie, il socio sarà tenuto a presentare la documentazione fiscale o qualsiasi altra documentazione oggettiva o di terza parte comprovante il non superamento di detto limite.
Fermo restando che tutte le cariche sociali sono gratuite, per la partecipazione dei membri elettivi alle riunioni del CDN, del CEN, del Collegio nazionale dei Sindaci-Revisori e del Collegio nazionale dei Probiviri, sono previsti dei rimborsi per le spese di trasferta, vitto e alloggio secondo le modalità stabilite dalle linee guida elaborate dal CDN.
Analoghi rimborsi sono previsti anche per i delegati della Presidenza nazionale e per i componenti di Commissioni e Comitati tecnico-scientifici.
Tutte le spese saranno rimborsate previa presentazione di giustificativo.
Articolo 10. Indizione delle elezioni
In occasione dell'Assemblea generale per il rinnovo delle cariche sociali si dovrà seguire la seguente procedura:
• entro il 10 gennaio dell'anno di scadenza del mandato il Presidente nazionale indice le elezioni dandone comunicazione scritta a tutti i soci, anche tramite la pubblicazione sul sito web ufficiale, e contestualmente dichiara aperti i termini per la presentazione delle candidature;
• le candidature, corredate da breve curriculum vitae, devono pervenire per iscritto al Segretario generale entro e non oltre il 1° marzo successivo e possono essere inviate via posta elettronica o fax; inoltre devono specificare se sono da intendersi per il CDN, per il Collegio nazionale dei Sindaci-Revisori o per il Collegio nazionale dei Probiviri. Non potranno essere considerate valide le candidature pervenute oltre le ore 24.00 del 1° marzo;
• se alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, non sarà pervenuto un numero sufficiente di candidature (almeno nove candidati per il CDN e almeno cinque per il Collegio nazionale dei Sindaci-Revisori e cinque per il Collegio nazionale dei Probiviri), il Presidente nazionale potrà riaprire i termini per ulteriori quindici giorni;
• scaduti i termini di cui al precedente comma, il Segretario generale pubblicherà sul sito web l'elenco completo dei candidati, in ordine alfabetico, con le note di presentazioni dei candidati. Contestualmente andranno pubblicate anche le candidature di eventuali Sindaci-Revisori o Probiviri esterni precedentemente identificati dal CDN.
Articolo 11. Validità delle assemblee
All'inizio di ogni riunione assembleare il Segretario generale o suo delegato, eventualmente coadiuvato da altri soci, provvede a registrare le presenze e le deleghe, su elenchi appositamente predisposti in base alle quote nazionali versate da ciascuna sezione regionale.
Nel corso delle assemblee ordinarie e straordinarie le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, il voto può essere espresso personalmente o per delega. Un socio non può detenere più di tre deleghe.
12.1 Elettorato passivo
Sono eleggibili tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative per l'anno in corso e dei contributi ordinari e straordinari deliberati dagli organi sociali. Non sono eleggibili quei soci nei confronti dei quali siano state irrogate sanzioni disciplinari nei due anni precedenti.
Non sono eleggibili coloro che detengano cariche sociali in altre associazioni di traduttori e interpreti.
I candidati al Collegio nazionale dei Sindaci-Revisori dovranno avere almeno quattro anni di anzianità associativa, mentre i candidati al Collegio nazionale dei Probiviri almeno otto anni.
In occasione dell'Assemblea generale per il rinnovo delle cariche sociali il voto è segreto e può essere espresso, oltre che personalmente o per delega, anche per via telematica. Ogni socio non può esprimere più di nove preferenze per il CDN, e più di cinque per il Collegio nazionale dei Sindaci-Revisori e per il Collegio nazionale dei Probiviri, scegliendo tra i candidati elencati nella scheda elettorale appositamente predisposta.
La scheda elettorale per il CDN dovrà evidenziare le diverse categorie di soci. I soci potranno esprimere al massimo sette preferenze fra i soci ordinari e due preferenze fra gli altri soci.
12.2 Modalità del voto mediante piattaforma web
Il Segretario generale provvederà a inserire i nominativi e le presentazioni dei candidati in una piattaforma web dedicata alle elezioni. La piattaforma dovrà garantire la riservatezza del voto e al contempo l'identificazione dei votanti. Il socio che vota tramite piattaforma web non può detenere deleghe.
Le votazioni elettroniche si apriranno dopo il 15 marzo e si concluderanno almeno ventiquattro ore prima della data prevista per l'Assemblea generale elettiva. In occasione dell'Assemblea, il Presidente della Commissione elettorale, da nominare come specificato nel successivo articolo 13, dovrà accedere alla piattaforma elettorale per estrarre l'elenco dei votanti e i voti espressi.
Il CDN adotta tempestivamente le misure necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza della piattaforma web impiegata per le elezioni, approvando un relativo capitolato tecnico che dovrà essere conservato fra gli atti sociali.
Articolo 13. Assemblea generale
In apertura di seduta, accertata la validità della riunione, il Segretario generale indica quale è il quorum necessario per adottare le delibere conformemente allo statuto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente nazionale o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente nazionale. In assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.
In occasione del rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea, validamente costituita, procede alla nomina della Commissione elettorale che sarà composta da cinque soci, che non siano candidati. Di questi, uno assumerà le funzioni di Presidente e un altro di Segretario della Commissione stessa.
La Commissione, una volta insediata, procederà alla verifica delle liste dei soci aventi diritto a voto, appositamente predisposte dal Tesoriere nazionale, e dichiarerà aperte le votazioni. Innanzitutto il Presidente della Commissione scaricherà i voti espressi tramite la piattaforma web.
Una volta esaurite le operazioni relative ai voti pervenuti per via telematica, la Commissione procederà alla chiama dei votanti. Ciascuno dei chiamati si presenterà al seggio, ritirerà una scheda di voto debitamente controfirmata da un componente della Commissione elettorale, esprimerà in segreto il proprio voto e inserirà la scheda nell'urna. In caso di deleghe, il socio presentandosi al seggio, le consegnerà al Presidente della Commissione per la verifica e riceverà un pari numero di schede elettorali debitamente controfirmate a condizione che i deleganti non abbiano già espresso il loro voto tramite piattaforma web. Esaurite le operazioni di voto, la Commissione procederà allo spoglio palese delle schede e stilerà la graduatoria dei voti ottenuti da ciascun candidato. Di tutte le suddette operazioni il Segretario della Commissione dovrà redigere apposito verbale.
Il Presidente nazionale, o chi per lui, in base alla graduatoria di cui sopra, proclamerà i nove eletti per il CDN, i cinque eletti per il Collegio nazionale dei Sindaci-Revisori e i cinque eletti per il Collegio nazionale dei Probiviri.
Articolo 14. Consiglio direttivo nazionale (CDN)
Data l'importanza delle funzioni del CDN, i suoi membri elettivi e quelli di diritto devono onorare l'impegno assunto partecipando assiduamente e personalmente a tutte le riunioni del CDN stesso.
È opportuno inoltre limitare il più possibile il ricorso alla rappresentanza per delega conformemente a quanto previsto dall’articolo 14 dello statuto.
Ove un Presidente regionale non partecipi a due riunioni consecutive, può essere disposto nei suoi confronti l'avvertimento informale di cui al successivo articolo 24.
Successive assenze potranno dar luogo all'apertura di procedimento disciplinare di competenza dei Sindaci-Revisori o all'assunzione della Presidenza ad interim da parte del Presidente nazionale fino alla sostituzione del Presidente regionale da parte del CDR di appartenenza.
In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere subentra il primo dei non eletti.
Qualora per i motivi di cui sopra il CDN non sia in grado di funzionare, il Presidente nazionale dovrà indire al più presto le elezioni da tenersi nel corso della prima Assemblea ordinaria utile.
Delle riunioni del CDN viene redatto verbale, firmato dal Presidente nazionale e controfirmato dal Segretario generale, da leggere e approvare in apertura della riunione successiva.
I Consiglieri nazionali possono conferire delega soltanto a un altro Consigliere nazionale mentre i Presidenti regionali possono conferire delega soltanto a un membro del proprio CDR all'uopo delegato.
Ai sensi dell'articolo 14.1 dello statuto le delibere del CDN possono essere adottate anche per via telematica. Spetta al CDN stabilire le modalità tecniche di voto. Le delibere adottate dovranno comunque essere trascritte nel verbale della successiva riunione utile, unitamente alla data in cui sono state adottate, al numero dei votanti e ai voti espressi. Nelle votazioni telematiche non è ammesso il ricorso al voto per delega.
Articolo 16. Commissioni e Comitati tecnico-scientifici
Le Commissioni si suddividono in permanenti e ad hoc.
Sono Commissioni permanenti quelle:
che svolgono attività normative;
di studio e operative inerenti lo stato giuridico e professionale, la formazione, l'aggiornamento, i rapporti contrattuali;
di coordinamento delle categorie rappresentate dall'AITI (per esempio traduttori tecnico-scientifici, traduttori editoriali e interpreti).
Sono Commissioni ad hoc quelle istituite per un fine specifico; esse hanno durata limitata.
I componenti delle Commissioni vengono nominati dal CDN. Ove possibile, all’interno di dette commissioni vi sarà almeno un membro del CDN.
Per le Commissioni di coordinamento è opportuno applicare criteri di distribuzione territoriale.
Il CDN è altresì competente a deliberare sulle pubblicazioni ufficiali dell'associazione, per le quali nomina appositi Comitati di redazione con le medesime modalità adottate per le Commissioni. Commissioni e Comitati devono presentare periodicamente una relazione sull'attività svolta.
Per i fondi necessari al funzionamento delle Commissioni e dei Comitati verrà inserita un'apposita voce a bilancio. A tal scopo ciascuna Commissione o Comitato fornirà al Tesoriere nazionale una previsione di spesa comprendente anche gli eventuali rimborsi per la partecipazione alle riunioni necessarie. Ogni Commissione o Comitato potrà operare nei limiti del fondo assegnato, eventuali spese ulteriori potranno essere autorizzate dal Presidente nazionale, sentito il parere del Tesoriere nazionale e del CEN, solo per valido e comprovato motivo.
Le spese per la stampa e la distribuzione delle pubblicazioni ufficiali avranno un'apposita voce a bilancio.
Articolo 17. Presidente nazionale e Vicepresidente nazionale
Il Presidente nazionale presiede tutte le riunioni istituzionali ed è membro di diritto di tutte le Commissioni e/o Comitati.
Quale rappresentante dell'associazione prende parte a qualsiasi incontro o attività cui l'associazione sia invitata a partecipare.
I rapporti interassociativi sono riservati al Presidente nazionale, eventualmente coadiuvato dai referenti delle Commissioni nazionali, o ai suoi delegati personali esclusivamente nell'ambito della delega loro conferita.
Per compiti specifici il Presidente può nominare suoi rappresentanti personali cui conferisce delega, temporanea o permanente a seconda dei casi.
Le deleghe temporanee sono conferite per iscritto dal Presidente nazionale a un rappresentante personale ad hoc designato. La delega rimane valida fino al totale espletamento del compito assegnato.
Le deleghe permanenti si riferiscono a compiti e ambiti specifici e consentono al delegato una certa libertà nello svolgimento dell'incarico, tuttavia il delegato deve tenere costantemente informata la Presidenza nazionale di ogni attività, deve fornire l'elenco aggiornato delle persone con cui è in contatto specificando nomi, qualifiche e indirizzi.
Il Presidente nazionale può revocare in qualsiasi momento il mandato, qualora l'operato del delegato non sia conforme a quanto previsto dall'incarico.
Tutta la corrispondenza in partenza deve riportare la dicitura "per il Presidente nazionale" e quindi nome e carica per delega di chi firma, e contestualmente deve essere inviata in copia al Presidente nazionale; tutti i contatti con le Istituzioni sono tenuti esclusivamente dal Presidente nazionale; qualsiasi invito a manifestazioni o altri incontri deve essere intestato e inviato alla Presidenza nazionale che provvederà alle necessarie autorizzazioni, la partecipazione ufficiale dell'associazione è strettamente subordinata alla disponibilità di fondi.
Articolo 18. Tesoriere nazionale
Il Tesoriere nazionale deve redigere il rendiconto economico-finanziario, il bilancio preventivo, e la relazione a essi relativa almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea che deve discuterne.
Dalla relazione devono risultare i criteri di valutazione degli accantonamenti, le variazioni, i dati relativi al numero dei soci, gli interessi passivi, le spese di studio, i viaggi, la pubblicità, i rapporti con altre associazioni, federazioni ed enti sempre con riferimento ai dati ed elementi del precedente esercizio.
Dovrà dare notizia sulla situazione economico-finanziaria, sui rapporti con le Sezioni regionali e con gli istituti di credito.
Il Tesoriere nazionale deposita i fondi dell'associazione presso una banca approvata dal CDN e ha potere di firma.
Provvede inoltre alla regolare tenuta degli elenchi soci aggiornati sulla base dei versamenti delle quote associative alla predisposizione degli elenchi degli aventi diritto a voto di cui all'articolo 13 dello statuto.
Deve partecipare di persona o farsi rappresentare dal Vicetesoriere alle riunioni del CDN e del CEN e a tutte quelle in cui si discuta di argomenti che comportino impegni di spesa. La nomina del Vicetesoriere deve avvenire di regola durante una riunione del CDN.
Articolo 19. Comitato esecutivo nazionale (CEN)
Il CEN può essere aperto alla partecipazione di altri membri del CDN.
Il CEN procede all'elaborazione dell'ordine del giorno di tutte le riunioni dell'associazione, coadiuva il Presidente nazionale nell'adozione di provvedimenti di urgenza e controlla l'esatta esecuzione delle delibere del CDN.
Su apposita delega del CDN esegue l'istruttoria dei procedimenti disciplinari, raccogliendo le difese dell'incolpato e le sommarie informazioni.
Articolo 20. Segretario generale
Il Segretario generale deve essere presente a tutte le riunioni del CDN e di esse deve stilare il verbale. In caso di necessità, il verbale può essere redatto da un altro membro del CDN appositamente incaricato dal Consiglio stesso. Il Segretario cura tutta la corrispondenza dell'associazione, può sottoscrivere documenti e certificazioni relative a dati ufficiali in possesso della Segreteria generale e provvede alla tenuta dell'archivio della corrispondenza.
Articolo 21. Sezioni regionali
21.1 Rappresentanza
Il Presidente regionale rappresenta legalmente la Sezione regionale. Per rappresentanza legale si intende la possibilità di rappresentare la Sezione regionale nei rapporti con enti pubblici e privati o in sede giudiziaria, purché sempre in ambito strettamente locale.
Il Presidente regionale svolge la funzione di raccordo tra la sezione regionale e il CDN, pertanto deve da un lato tenere costantemente aggiornati i propri iscritti di tutte le attività svolte dal CDN, trasmettendo ampie informazioni e ogni materiale ricevuto dalla Presidenza nazionale, dall'altro portare al CDN la voce degli iscritti alla propria sezione. Alle riunioni del CDN, il Presidente regionale può farsi rappresentare solo da un membro del proprio CDR, munito di apposita delega.
Il regolamento regionale, da adottare ai sensi dell'articolo 22 dello statuto, deve precisare la composizione e il funzionamento degli organi regionali, le modalità e le procedure di voto per le elezioni delle cariche regionali e per le votazioni in Assemblea regionale e all'interno degli organi regionali.
Entro trenta giorni dalle elezioni, le Sezioni regionali sono tenute a comunicare al Presidente nazionale la composizione degli organi elettivi, nonché gli indirizzi e i recapiti di coloro che rivestono cariche a livello regionale. L'organigramma completo deve comunque essere pubblicato sul sito web, così come gli indirizzi e gli orari di apertura delle sedi regionali, ove esistenti.
Il regolamento regionale, così come ogni suo eventuale emendamento, è valido solo in seguito alla ratifica da parte del CDN.
21.2 Funzioni
a. Funzione preponderante di ogni Sezione regionale è l'organizzazione dei corsi di aggiornamento e formazione continua dei soci, previo coordinamento del calendario delle iniziative con la Commissione nazionale formazione e aggiornamento. Le attività di formazione possono essere autogestite (sia sotto il profilo didattico-organizzativo, sia sul piano finanziario), oppure erogate tramite terzi.
b. Le Sezioni regionali hanno l'obbligo di curare la tenuta degli elenchi dei propri associati e dei nuovi iscritti basandosi sul database associativo. A tal fine devono tenere costantemente aggiornati tali elenchi, riportare le iscrizioni, cancellazioni o variazioni, tenendo conto del versamento delle quote, dell'accertamento di compatibilità (ex articolo 9 dello statuto), degli eventuali procedimenti disciplinari. Tutte le variazioni devono essere comunicate tempestivamente al responsabile nazionale dell'annuario.
c. Le Sezioni regionali devono versare le quote spettanti alla sede nazionale con le seguenti modalità: entro il 15 aprile relativamente alle quote ordinarie e con mora ed entro il 15 dicembre relativamente a ulteriori quote e/o conguagli. Ogni versamento deve essere accompagnato dalla lista nominativa dei soci a cui le quote corrispondono.
21.3 Autonomia finanziaria – limiti e adempimenti
Le Sezioni regionali sono amministrativamente autonome e devono dotarsi di un proprio codice fiscale (come associazione professionale) e di un proprio conto corrente sul quale hanno potere di firma il Presidente e il Tesoriere regionali;
- le Sezioni regionali possono adottare il regime fiscale che ritengono più consono alle loro esigenze e alla situazione locale, motivando la scelta in una relazione da presentare al CDN. Non possono rendere operativo il regime fiscale prescelto prima di aver ricevuto la ratifica del CDN;
- le Sezioni regionali sono tenute a presentare al CDN il proprio rendiconto economico-finanziario e, in caso di regime fiscale con partita IVA e contabilità ordinaria, il rendiconto economico-finanziario deve essere accompagnato dalla relazione di un esperto contabile che certifichi la conformità del rendiconto stesso alle scritture contabili e che attesti che l'attività svolta dalla Sezione non è in contrasto con le norme dello statuto;
- i rendiconti delle Sezioni regionali servono come base per le decisioni del CDN in materia di eventuali contributi alle Sezioni con minore disponibilità finanziaria per la realizzazione di manifestazioni locali;
- nel caso di manifestazioni organizzate localmente, ma di natura nazionale (assemblee, riunioni del CDN, convegni, tavole rotonde in concomitanza con l'Assemblea nazionale) le spese di organizzazione sono a carico della Tesoreria nazionale;
- per iniziative regionali che possano coinvolgere la responsabilità del Presidente nazionale o l'immagine dell'intera associazione, o che comportino l'uso del logo associativo su materiale pubblicato, la Sezione regionale è tenuta a richiedere l'autorizzazione del Presidente nazionale;
- nel caso di manifestazioni organizzate localmente, ma che per la loro natura possono avere riflessi positivi sull'immagine dell'associazione a livello nazionale, la Sezione regionale può richiedere un contributo alla Tesoreria nazionale. La richiesta sarà esaminata dal CDN, che deciderà se e in quale misura concedere il contributo, dopo aver vagliato l'importanza della manifestazione e le disponibilità economiche della Tesoreria nazionale;
- le Sezioni regionali non possono prendere iniziative che esulino dall'ambito locale senza l'autorizzazione del Presidente nazionale e la successiva ratifica del CDN (per esempio contatti con ministeri per questioni riguardanti l'AITI nazionale, con enti nazionali o stranieri per conto dell'AITI nazionale, eccetera).
21.4 Controlli sul funzionamento
I controlli sulle Sezioni regionali vengono esercitati dal Presidente nazionale o dai suoi delegati, mediante apposite visite. In tali occasioni, concordate con congruo preavviso, gli stessi dovranno incontrare il CDR e possibilmente l'intera Assemblea regionale; inoltre potranno prendere visione dei documenti e degli atti della sezione (verbali delle assemblee e dei CDR, rendiconti e giustificativi contabili) nonché dell'archivio soci e dei dati relativi alle ammissioni. Delle attività espletate dai delegati sarà redatto verbale che verrà presentato al CDN.
Le sezioni che abbiano difficoltà di funzionamento possono richiedere la visita del Presidente nazionale, o dei suoi delegati, da effettuarsi con le modalità di cui sopra.
Articolo 22. Collegio nazionale dei Sindaci-Revisori
La Presidenza viene attribuita dal Collegio stesso, preferibilmente a quello tra i suoi membri che abbia maggiore competenza in materia contabile o associativa.
Un Sindaco-Revisore sottoposto a procedimento disciplinare in sede nazionale o regionale è sospeso da questa funzione per tutta la durata del procedimento. Decade dalla carica se gli viene inflitta una delle sanzioni previste.
I Sindaci-Revisori non possono essere revocati che per giusta causa. In caso di rinuncia o di decadenza di uno dei Sindaci-Revisori, subentrano i supplenti in ordine di voti o di anzianità associativa (in caso di parità), se anche questi decadono o rinunciano, subentra il primo dei non eletti per il Collegio nazionale dei Sindaci-Revisori.
I nuovi Sindaci-Revisori restano in carica fino alla successiva Assemblea generale, che deve provvedere all'elezione dei Sindaci-Revisori effettivi o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.
Il mandato dei nuovi eletti scade contestualmente al mandato dei Sindaci-Revisori già in carica.
Il Collegio nazionale dei Sindaci-Revisori deve mettere a disposizione dei soci una relazione sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, nonché presentare le proprie osservazioni e proposte in ordine al rendiconto economico-finanziario e alla sua approvazione, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.
I Sindaci-Revisori hanno facoltà di procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e di chiedere al CDN notizie sull'andamento degli affari sociali o su singole questioni.
Il Collegio deve riunirsi almeno due volte all'anno e tenere un libro dei verbali delle proprie adunanze e deliberazioni.
I Sindaci-Revisori devono convocare l'Assemblea generale in caso di inerzia del CDN.
Devono adempiere i loro doveri con diligenza, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Articolo 23. Collegio nazionale dei Probiviri
Per la trattazione di singoli affari, la composizione del Collegio può includere indifferentemente Probiviri effettivi o supplenti, purché non si superi il numero di tre e sia sempre incluso il Presidente, che è il referente esterno del Collegio. In caso di conflitto d'interessi o di impedimento di un Proboviro effettivo, subentra un Proboviro supplente.
Quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare tutti o alcuni dei Probiviri, il CDN provvede tempestivamente a indire nuove elezioni. Le elezioni devono essere comunque indette quando il numero dei Probiviri in carica (effettivi e supplenti) è inferiore a tre.
Sono competenti a decidere quali arbitri, amichevoli compositori, su tutti i ricorsi contro le delibere del CDN relative ai rapporti sociali e sui ricorsi in materia disciplinare ed elettorale.
Decidono secondo equità con dispensa da ogni formalità.
Articolo 24. Disciplina dei soci
L'associazione ha il compito di curare la disciplina dei soci senza comprimerne la libertà e il mantenimento dell'iscrizione, ferma restando la possibilità di ricorso ai Probiviri.
Procedimenti disciplinari
I soci dell'associazione che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità della categoria, che non osservino le disposizioni dello statuto, dei regolamenti associativi e del codice deontologico sono sottoposti a procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare viene aperto d'ufficio dal CDN o su richiesta del CDR.
La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al CDN.
Se il socio oggetto del procedimento è membro del CDN, il procedimento disciplinare è rimesso al Collegio nazionale dei Sindaci-Revisori.
Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal CDN o dai Sindaci-Revisori previa audizione del socio oggetto del provvedimento.
Esse sono:
l'avvertimento;
la censura;
l'esclusione;
l'espulsione.
L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo al socio all'osservanza dei propri doveri sia verso i colleghi (anche non facenti parte dell'associazione) sia verso la committenza.
Esso può essere disposto anche dal Presidente nazionale direttamente e informalmente.
Quando sia conseguente a un giudizio disciplinare viene disposto dal CDN, verbalizzato e rivolto con lettera semplice dal Presidente nazionale.
La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.
L'esclusione può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale, come nei casi previsti dall'articolo 8 dello statuto.
L'espulsione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta morale e civile abbia compromesso la dignità professionale fino al punto di rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'associazione.
Deve essere sempre disposta nel caso di una condanna penale con sentenza irrevocabile per reati lesivi dell'immagine e della reputazione dell'associazione.
Nessuna sanzione disciplinare, tranne l'avvertimento informale, può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al CDN o al CEN all'uopo incaricato con apposita delega.
Il CDN, assunte le necessarie e conclusive informazioni, contesta al socio a mezzo lettera raccomandata A/R i fatti che gli vengono addebitati, indica le eventuali prove raccolte e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito.
Il socio ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive anche in alternativa all'audizione personale.
Chiusa l'istruttoria, le eventuali sanzioni disciplinari sono adottate a votazione segreta. Devono essere motivate e notificate all'interessato entro trenta giorni dalla deliberazione.
L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
Gli esclusi a seguito di provvedimento disciplinare possono chiedere di essere riammessi trascorsi cinque anni dal giorno dell'esclusione. Devono comunque seguire ex novo la procedura di ammissione.
A differenza dell’esclusione, l’espulsione preclude la riammissione.
Contro le sanzioni irrogate è sempre possibile presentare ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri, entro due mesi dalla comunicazione ufficiale del provvedimento.
Le modifiche al presente regolamento sono di competenza dell'Assemblea generale ordinaria, purché l'argomento sia all'ordine del giorno.
Articolo 26. Disposizioni finali
Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea generale straordinaria riunitasi a Bologna il 26 maggio 2012 ed è in vigore da tale data.
Il paragrafo 21.2 è stato modificato dall'Assemblea generale riunitasi ad Ancona il 14 aprile 2018.