Testo italiano
Titolo I - Principi generali
Titolo II - Rapporti con i committenti
Titolo III - Rapporti con i colleghi
(Testo approvato dall'Assemblea generale AITI del 13 aprile 2013)
Preambolo
Compito del traduttore e dell'interprete è assicurare la comunicazione scritta e orale tra parlanti di lingue diverse. La sua attività si svolge nell'interesse della pace, della sicurezza, della giustizia, della salute, del benessere e dello sviluppo economico, scientifico e culturale dei popoli.
Titolo I - Principi generali
Articolo 1. Ambito di applicazione
Il presente codice deontologico si applica a tutti i traduttori e gli interpreti iscritti all'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (AITI) nell'esercizio della professione e nei rapporti fra loro e con i terzi.
Allo scopo di garantire il corretto svolgimento della professione, è auspicabile che anche gli interpreti e i traduttori non iscritti a un'associazione professionale ispirino il loro operato ai principi del presente codice.
Articolo 2. Potestà disciplinare e regolamentare
Spetta agli organi disciplinari dell'Associazione la potestà di irrogare sanzioni per violazione delle norme deontologiche conformemente allo statuto e ai regolamenti interni.
Articolo 3. Sanzioni
I. In caso di violazione delle norme del presente codice, l'Associazione può comminare sanzioni nei confronti degli iscritti. La sanzione può consistere nel richiamo, nella censura, nell'esclusione o nell'espulsione a seconda della gravità del fatto, della recidiva e tenuto conto delle specifiche circostanze oggettive e soggettive che hanno concorso alla formazione della violazione. Lo statuto e i relativi regolamenti applicativi dell'Associazione specificano le definizioni della sanzione e le procedure per i procedimenti disciplinari.
II. Eventuali violazioni del codice deontologico devono essere rappresentate per iscritto esclusivamente agli organi disciplinari.
Articolo 4. Volontarietà dell'azione
La responsabilità disciplinare discende dalla volontarietà dell'azione indipendentemente dal dolo o dalla colpa eventualmente riconosciuti in ambito civile o penale. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato sicché, anche quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.
Articolo 5. Dovere di probità e dignità
I. Il traduttore e l'interprete devono ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità e dignità.
II. Il traduttore e l’interprete non alterano consapevolmente il testo di partenza per ragioni ideologiche o di opinione personale. Eventuali opinioni personali devono essere espresse con equilibrio e separandole chiaramente dal messaggio originale.
Articolo 6. Dovere di lealtà e correttezza
I. Il traduttore e l'interprete devono svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza, obiettività ed equidistanza, basi sulle quali si costruisce il rapporto di fiducia con il committente.
II. Al traduttore e all'interprete è assolutamente vietato trarre un utile personale da informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della professione.
Articolo 7. Dovere di diligenza
Il traduttore e l'interprete devono adempiere ai propri doveri professionali con diligenza. In particolare devono rispettare le modalità e i termini dell'incarico e le altre condizioni concordate con il committente.
Articolo 8. Dovere di segretezza e riservatezza
I. Il traduttore e l'interprete mantengono la massima riservatezza sulle informazioni e su tutti i documenti cui hanno accesso nell'esercizio della professione. Il dovere di riservatezza non decade con la conclusione della prestazione o del rapporto professionale.
II. Il traduttore e l'interprete si accertano che tutte le persone che li assistono durante il lavoro o con le quali collaborano rispettino le stesse regole di riservatezza.
III. Il dovere di riservatezza viene meno in presenza di obblighi di legge o di richieste delle autorità.
Articolo 9. Dovere di indipendenza
I. Il traduttore e l'interprete hanno il dovere di mantenere la propria indipendenza nell'esercizio dell'attività professionale. Devono avere coscienza dell'importanza del proprio lavoro conservando autonomia di decisione sulle scelte tecniche e sulle modalità di svolgimento dello stesso.
II. Il traduttore e l'interprete si riservano di portare all'attenzione del committente eventuali modalità più congrue al raggiungimento dello scopo comunicativo rispetto a quelle da lui proposte e mantengono in ultima analisi autonomia decisionale sulle scelte linguistiche inerenti la prestazione.
Articolo 10. Dovere di competenza
I. Il traduttore e l'interprete accettano soltanto gli incarichi nelle lingue e specializzazioni per le quali sono qualificati e competenti.
II. Il traduttore lavora soltanto verso la lingua madre, la lingua di cultura o quella in cui ha una competenza equivalente comprovata.
Articolo 11. Dovere di aggiornamento professionale
È dovere del traduttore e dell'interprete curare la propria preparazione professionale, sia in campo strettamente linguistico sia riguardo alla propria cultura generale e specialistica, aggiornando costantemente le proprie competenze nei settori nei quali è svolta l'attività.
Articolo 12. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale
Il traduttore e l'interprete hanno il dovere di rispettare la normativa dello Stato in cui esercitano la loro attività professionale e in particolare gli obblighi relativi al regime previdenziale e fiscale in vigore nel luogo di domicilio fiscale.
Articolo 13. Dovere di evitare incompatibilità
Il traduttore e l'interprete rendono noti tempestivamente al committente e, ove opportuno, ai destinatari della prestazione eventuali motivi di conflitto d'interesse di natura personale, economica, ideologica e simili che possano compromettere la qualità e l’oggettività della prestazione.
Articolo 14. Pubblicità
I. Nell'attività di autopromozione, i traduttori e gli interpreti saranno veritieri e precisi e non arrecheranno pregiudizio al decoro della professione. Si asterranno da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore e dall'attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono.
II. È vietata ogni forma di pubblicità ingannevole o comparativa.
Articolo 15. Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive
Sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite dal codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).
Titolo II - Rapporti con i committenti
Articolo 16. Rapporto di fiducia
Il rapporto di fiducia è alla base dell'attività professionale. Il traduttore e l'interprete devono eseguire personalmente l'incarico assegnato e non possono affidarlo ad altri senza previo consenso del committente.
Articolo 17. Obbligo di informazione
I. Lo scopo della prestazione professionale non può trovarsi in contrasto con gli obiettivi di cui al preambolo e non può arrecare pregiudizio ai diritti inviolabili dell'uomo e ai principi a cui si ispirano gli ordinamenti democratici. Il traduttore e l’interprete non possono svolgere incarichi che possano verosimilmente implicarli in attività illecite.
II. Il traduttore e l'interprete devono rendere note al committente le condizioni di lavoro applicabili all'incarico nonché le proprie competenze linguistiche, extralinguistiche e tecniche relativamente alla prestazione richiesta.
III. Il traduttore e l'interprete devono informare il committente sugli aspetti relativi alla qualità e sulle migliori prassi professionali e comunicare le modalità di svolgimento più congrue al raggiungimento dello scopo, tenendo presente che le modalità della prestazione professionale devono essere rivolte a soddisfare le esigenze del committente, ma anche del destinatario del servizio e dell'autore/oratore del testo.
IV. Qualora le modalità richieste dal committente pregiudichino in misura significativa lo scopo e la qualità della prestazione, il professionista ha la facoltà di rifiutare l'incarico dandone immediata comunicazione al committente.
V. Al committente e ai destinatari del servizio viene esplicitamente comunicato che un'eventuale ammissione di errore o eventuali richieste di chiarimenti da parte del traduttore o dell'interprete non sono da considerarsi segno di incompetenza, bensì una manifestazione di correttezza professionale in vista del raggiungimento degli obiettivi di cui al preambolo.
Articolo 18. Definizione dell'incarico
I. Il traduttore e l'interprete si accertano che i termini dell'incarico siano definiti chiaramente e possibilmente per iscritto. Essi sollecitano il committente ad assegnare l'incarico con congruo anticipo a garanzia della qualità della prestazione e lo esortano a fornire tutte le informazioni necessarie a individuare lo scopo specifico della prestazione e le modalità di diffusione del testo tradotto o interpretato.
II. Il traduttore e l'interprete esortano altresì il committente, garantendo la confidenzialità, a fornire loro ogni tipo di informazione, documento, materiale e contatto che possa contribuire alla qualità della prestazione.
Articolo 19. Equo compenso
I. Il traduttore e l'interprete devono astenersi dal prestare la propria opera dietro compensi non adeguati alla qualità della prestazione.
II. Il compenso relativo ai servizi resi deve essere calcolato in funzione delle specifiche competenze del professionista, della sua formazione ed esperienza, della tecnicità dell'incarico, delle ricerche necessarie, delle scadenze convenute, delle spese eventualmente sostenute, degli investimenti realizzati e degli oneri aggiuntivi.
III. Il traduttore e l'interprete eviteranno di proporre o di accettare compensi soggetti a sconti o ribassi, che possano costituire atti di concorrenza sleale nei confronti dei colleghi.
Titolo III - Rapporti con i colleghi
Articolo 20. Rapporto di colleganza
Il traduttore e l'interprete devono mantenere sempre nei confronti dei colleghi e delle altre figure professionali con cui vengono in contatto un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l'attività professionale.
Articolo 21. Divieto di accaparramento di clienti
Nell’ambito di un lavoro di gruppo o in équipe, il traduttore e l'interprete rispettano scrupolosamente gli interessi dei colleghi e si impegnano a preservare i rapporti che questi ultimi intrattengono col committente.
Articolo 22. Notizie riguardanti i colleghi
Il traduttore e l'interprete devono astenersi dall'esprimere in pubblico o presso i committenti giudizi lesivi della reputazione professionale dei colleghi. Eventuali giudizi tecnici o perizie, se richiesti, vanno espressi con equilibrio e obiettività.
Articolo 23. Rapporti con le altre associazioni
I soci AITI che appartengano anche ad altre associazioni o gruppi, nei quali rivestano cariche rappresentative o dai quali siano delegati, devono astenersi dal farsi portavoce dell’AITI agli incontri tra associazioni, onde evitare situazioni conflittuali.
Approvato dall'Assemblea generale AITI in data 13 aprile 2013